Legge 2 aprile 2003, n. 56
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2003(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "pari al 90 per cento";
b) al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di
quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una
quota pari al 20 per cento.".
Art. 2.
Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di
sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza
risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle
indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il
nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.".
Art. 3.
Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407
1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario".
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Gli importi gia' corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui al presente decreto la spesa prevista e'
valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro
relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000
euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.".
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.