Legge 26 marzo 2003, n. 48
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2003
ART. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1-bis";
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresí i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge l'attività di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis";
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge è
costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici
invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione
Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal
presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da
ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a
carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi
dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di regia è presieduto dal presidente
della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza
diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il
presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore
dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati
dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia
convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di
richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità
delle riunioni del Comitato di regia è necessaria la presenza di almeno due
componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del
Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività
inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune
determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze
proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi
di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo";
d) al comma 2, le parole: "organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle parole: "di regia", e dopo le parole: "sono apportate" sono inserite le seguenti: ", sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,";
e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9".
ART. 2.
(Comitato organizzatore dei Giochi olimpici).
1. Dopo l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici).
- 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici è la fondazione di
diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal
CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei
confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto
sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella
titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma
1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta
olimpica assumendo la correlativa responsabilità anche patrimoniale, senza
utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, né alcun altro
finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attività e i compiti del
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono
funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato
applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i princípi della trasparenza e
della non discriminazione in base alla nazionalità".
ART. 3.
(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo 14-bis" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "indicazioni del" la parola: "medesimo" è soppressa;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione
degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi
autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla
realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di
cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione
appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente
per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della
regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti
dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e
viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi
individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa
convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega,
l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di
procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza,
dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione
degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,
come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda
necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti
stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.
2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere
concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità oppure successivamente
dalla medesima autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere.
In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge";
d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati
dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con
soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al
finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le
risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la
realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di
inadempienza.
3-bis. L'Agenzia può altresí stipulare convenzioni al fine di
delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità
organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione
appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli
enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle
infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui
agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione
appaltante prevedono altresí le risorse finanziarie riconosciute all'ente
delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione
finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle
spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10,
comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi
almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le
verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34".
ART. 4.
(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) due vicedirettori generali";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto
l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono adottati dal
comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta
sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni
dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano
efficacia".
2. Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura dei vicedirettori generali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285.
ART. 5.
(Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale,
nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a
norma dell'articolo 6-bis, nonché da nove membri nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro
dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del
sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata
d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato
direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette
componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del direttore generale";
b) al comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette".
ART. 6.
(Modifica all'articolo 6 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: "nei limiti stabiliti negli atti organizzativi" sono inserite le seguenti : ", ai vicedirettori generali".
ART. 7.
(Vicedirettori generali dell'Agenzia).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:
"ART. 6-bis. - (Vicedirettori generali). - 1. I due
vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra
soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di
riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed
organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta
professionalità acquisita in incarichi di direzione tecnica.
2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 4".
ART. 8.
(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque" e dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: ", uno dal Ministero dell'economia e delle finanze";
b) al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "esecuzione degli appalti" sono inserite le seguenti: "e dei subappalti";
c) al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole: "Tutte le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese stabilite in Italia" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana";
d) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "rende pubblici" sono inserite le seguenti: "in via telematica".
ART. 9.
(Modifica all'articolo 9 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico".
ART. 10.
(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: "e delle opere connesse" e dopo le parole: "l'Ente nazionale per le strade (ANAS)" sono inserite le seguenti: "e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa,";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "3,60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
ART. 11.
(Modifica dell'articolo 11 della legge n. 285 del 2000).
1. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è sostituito dal seguente:
"ART. 11. - (Garanzia fideiussoria). - 1. Oltre alle
garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a
costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire
l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.
2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista
dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo".
ART. 12.
(Polizza assicurativa).
1. Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:
"ART. 11-bis. - (Polizza assicurativa). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati".
ART. 13.
(Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformità alla legislazione vigente e
d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti
sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano
medesimo".
ART. 14.
(Stralcio del piano degli interventi).
1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:
"ART. 14-bis. - (Stralcio del piano degli interventi). - 1.
Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale
riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed
espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle
risorse finanziarie stanziate.
2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di
regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto
dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche
tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di
ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera
nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresí conto delle
esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo
allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e
gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare
riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è emanato sulla base del
piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici.
4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano
generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con
il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, è autorizzato nei singoli
stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese
nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la
valorizzazione di ciascuna di esse.
5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis, 3, 3-bis
e 5, attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi".
ART. 15.
(Disposizioni transitorie).
1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:
"ART. 14-ter. - (Gestione transitoria). - 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1".
ART. 16.
(Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000).
1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze";
d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze";
e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
ART. 17.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.