Legge 18 marzo 2003, n. 42
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003,
n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 10,
76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto
20 febbraio 1941, n. 303.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana
ad operazioni internazionali>
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei
territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed
Eritrea e' differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e' differito
il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato
alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana
alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al
30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata: "Enduring
Freedom" nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e'
differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale
denominato: "International Security Assistance Force" (ISAF), e'
differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica, e' differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di
monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia
(EUMM), e' differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 359.549.625.
Art. 2.
Partecipazione italiana alla missione di polizia
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
1. E' autorizzata, dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa
di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM",
prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio
dell'Unione europea.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato
nella missione e' corrisposta l'indennita' di missione prevista
dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
((nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso
non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.
Art. 2-bis.
Partecipazione italiana ai processi di pace in corso
per la Somalia e il Sudan
1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la
partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla
Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonche'
alle attivita' della Commissione militare congiunta, prevista
dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per
garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti
Nuba.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2-ter.
Disposizioni in materia di personale militare
1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
dopo le parole: "nello svolgimento di attivita' operative" e'
inserita la seguente: "ovvero".
2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto
del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331".
Art. 3.
Trattamento economico
1. L'indennita' di missione di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposta
nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione
prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2.
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico
aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo
del comma 3 dello stesso articolo 14.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al termine di cui
all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in
Afghanistan l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura
prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che
partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente
decreto, l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera
incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.
Art. 4.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano
entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 10.
Art. 5.
Compagnia di fanteria rumena
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
e' autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma
1, la spesa di euro 685.664.
Art. 6.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi
1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di
euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e
l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione,
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
Art. 7.
Cessione di materiali
1. Nell'ambito delle finalita' previste dalla risoluzione 1378
adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e
nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero
della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze
armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data
di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale
d'armamento.
Art. 8.
Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri
1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si
applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
116.
2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di
carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro
17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri,
compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale
sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai
carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del
presente comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello
previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451
del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002,
e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002,
non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata
dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 9.
Disposizioni di convalida
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 10.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro
397.792.910, si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del
Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1,
comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.