Legge 14 marzo 2003, n. 39
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003,
n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse
automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui all'articolo. 2 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalita'
connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003,
nonche', limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni
2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo
compreso tra il 1o e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi
autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme
versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di
trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro
automobilistico e di tassa automobilistica. A tale fine e'
autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003
e di 12,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto
con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle
agevolazioni di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per
l'anno 2003 e ad Euro 12,2 milioni per ciascuno degli anni 2004
e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del
limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, e' attribuito nel
limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di
2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Ai fini del rispetto
della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del credito
d'imposta.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.