Legge 21 febbraio 2003, n. 27
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003 - Supplemento Ordinario n. 29
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003 - Supplemento Ordinario n. 29
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato)
1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle
Comunita' europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti
di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e
ferma quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre
2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non
corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi
di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli
interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per
cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime
di aiuti e' divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di
effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il
31 dicembre 2002, dal 1 gennaio 2003 e' dovuta, oltre agli interessi,
una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione,
calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.
2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate.
Art. 1-bis.
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee sull'attivita' di spedizioniere)
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee dell'8 giugno 2000, nella causa n.
264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia
l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori di servizi non
sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui
alla legge 14 novembre 1941, n. 1442" .
Art. 2
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa
e di rideterminazione di valori di acquisto)
1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche
alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere
successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I
versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del
citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro,
rispettivamente, il 15 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16
novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentari e dei terreni edificabili o con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del
16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla primo sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.
Art. 3.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve e
disposizioni in materia di bilanci delle societa' sportive
professioniste)
1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in
sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al
fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta
sostitutiva e' versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali
entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi
dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.
1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le societa'
sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito
conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in
vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali
oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio
sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali
delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato
sulla base di un'apposita perizia giurata.
2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1
devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento
della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo"
.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione)
1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalla
seguenti: "32 per cento";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto
ministeriale".
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9
non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al
comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza;
in tal caso, non si applicano interessi".
1-ter. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi
informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una
somma pari al dieci per cento dell'importo risultante
dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative
convenzioni.
1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a
condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il
ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati
entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalita' ridotta
avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data del 31 dicembre
2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto;
b) per le penalita' non ancora contestate alla predetta data del
31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al
pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto .
Art. 5.
(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive)
1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che
non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e
non imponibile, possono sanare tutte le irregolarita' derivanti dalla
mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle
dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa o di
lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti,
nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non
imponibile, nonche' le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di
100,00 euro entro il 6 aprile 2003 . Tali versamenti sono
effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi
prevista.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite le modalita' per la comunicazione alla medesima Agenzia,
anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione
dell'attivita' e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma
di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.
2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: "di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,", sono inserite le seguenti:
"nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati
nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917," .
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: ,
relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi degli articoli 15 e 16;
1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della
quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
definizione automatica ;
2) al comma 4, le parole da: la definizione fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: divenuti definitivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa
a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di
pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli
interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i
periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di
accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni
del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti ;
3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: oggetto di
definizione sono inserite le seguenti: aumentati a 600 euro per i
soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica ; all'ottavo periodo, la parola:
2.000 euro e 5.000 euro sono sostituite, rispettivamente dalle
seguenti: 3.000 euro e 6.000 euro e le parole: 20 giugno 2004 ed
entro il 20 giugno 2005 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre
2003 ed entro il 20 giugno 2004 :
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: I
soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e
nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di
coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con
il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualita' ;
5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: secondo le
disposizioni del presente articolo sono inserite le seguenti: ,
esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo ;
all'ultimo periodo, le parole: e nei confronti dei quali non sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, sono
soppresse;
6) al comma 14, le parole: , tenuto conto degli indici di
coerenza economica, sono soppresse;
7) al comma 15, dopo le parole: entro il 31 luglio 2003 sono
inserite le seguenti; , ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i
soggetti di cui al comma 10, secondo periodo ;
8) dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: Ferma la disciplina
riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, e le parole: entro il 30 novembre 2002
sono soppresse ;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono inserite le seguenti: del contributo
straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,";
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
2.2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza
degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34,
comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi
esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto
essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione
che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo
9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena
di nullita', maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per
ciascun periodo di imposta";
2.3) al secondo periodo, le parole: ", salvo che per i periodi
d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su
supporto cartaceo" sono soppresse;
2.4) al terzo periodo, le parole: "per ciascun periodo di
imposta" sono soppresse; le parole; "2.000 euro" e "5.000 euro" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro e "6.000
euro , le parole: "16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 , e le parole:
"17 marzo 2003 sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
3) al comma 4, le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "24 aprile 2003", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Gli istituti previdenziali non comunicano
all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione
riservata di cui vengono a conoscenza";
4) al comma 5, primo periodo, le parole: "13 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "6 per cento";
5) al comma 6:
5.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
"6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna
annualita' oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e
limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul
valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati
del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per
cento";
5.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli
articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice
penale, nonche' degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile,
quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i
predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione
di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio
dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale
conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa";
5.3.) la lettera d) e' abrogata;
6) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita' oggetto di
integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono
comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte
corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto
all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle
ritenute aumentate ai sensi del comma 6";
7) al comma 7, le parole: "alle lettere c) e d)" sono sostituite
dalle seguenti: "alla lettera c)".
8) al comma 10:
8.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' invito al contradditorio di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi degli articoli 15 e 16, in caso di avvisi di accertamento di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente
ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'art. 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data di
pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli
interessi. Non si fa' luogo al rimborso di quanto gia' pagato. Per i
periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di
accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, e 54,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei
suddetti atti":
8.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui
alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto la
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa";
9) al comma 11, primo periodo, le parole: "16 aprile 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2003 ; al secondo periodo, le
parole: "20 giugno 2003 sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre
2003":
c) all'articolo 9;
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: "chiedendo" fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "concernente, a pena
di nullita', tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le
imposte di cui al comma 2, lettera a), nonche', anche separatamente,
per l'imposta sul valore aggiunto";
2) al comma 2:
2,1) alla lettera a), le parole: "al 18 per cento", "16 per
cento" e "13 per cento" sono sostituite, rispettivamente dalle
seguenti: "all'8 per cento", "6 per cento" e "4 per cento"; dopo le
parole: "dell'imposta regionale sulle attivita' produttive", sono
inserite le seguenti: "del contributo straordinario per l'Europa di
cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,";
2,2) alla lettera b), le parole: "ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma
6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta
e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel massimo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo
pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente per
le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del
2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo", le parole:
"se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta
detraibile" sono sostituite dalle seguenti: "se l'imposta esigibile
ovvero l'imposta detratta":
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici
titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti
dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito
d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi e'
superiore a 180.000 euro;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei
parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma
2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500
euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla
base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del
decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono
effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma
pari a 700 euro per ciascuna annualita'";
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta
almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore
a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore
a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e' superiore a
180.000 euro";
6) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: "originarie" sono
aggiunte le seguenti: "fatta eccezione di quelle determinate
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18
ottobre 2001, n. 383": il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse";
7) al comma 10, lettera c), le parole: "I predetti effetti
operano" sono sostituite dalle seguenti: "i predetti effetti,
limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice
civile, operano", le parole: "di tutte le attivita'" sono sostituite
dalle seguenti: "delle attivita'"; le parole: ", fermo restando la
decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle
attivita' medesime" sono soppresse; l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: "L'esclusione di cui alla presente lettera non si
applca in caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione per la definizione automatica";
8) al comma 12, primo periodo, le parole: ", per ciascun periodo
di imposta,", sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "2.000
euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti:
"3.000 euro" e "6.000 euro", le parole "16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20
giugno 2004" e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "17 aprile 2003";
9) al comma 14;
9.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi
di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima
data di pagamento degli importi per la definizione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' pagato.
Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi
di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei
suddetti atti";
9.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) e' stata esercitare l'azione penale per gli illeciti di cui
alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica";
10) al comma 17, secondo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al terzo periodo, le
parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile
2003";
d) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). - 1.
Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai
sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai
pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle
dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2003, per le
quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale data.
Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono,
per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere
versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il
30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma
1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla
data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i
soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato
eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla
data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti
interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa,
in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari
abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in
apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun
periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli
estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a
ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento
con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003,
sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al
rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se
i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato
eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato,
anteriormente alla data del 31 dicembre 2002 all'autorita'
giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme
da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere
maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo";
e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "della presente
legge," sono inserite le seguenti: "in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212"; al
medesimo comma, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"due anni";
f) all'articolo 11:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Definizione
agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli
immobili. Proroga di termini)";
2) al comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "16 aprile 2003"; le parole: "a condizione che non sia
stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione
che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o
ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la
rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di
due anni";
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni
tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni
di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle
maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a
presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale
dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione
precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori
imposte";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione
delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti
annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e
all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003";
g) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2000";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1
gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i
debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono
sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi
della facolta' attribuita dal citato comma 1, versando
contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo
comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle
somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per
cento";
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea";
h) all'articolo 14:
1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi
2) al comma 4, primo periodo, le parole: "comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 5";
3) al comma 5, le parole: "13 per cento", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento", al primo periodo, dopo
le parole: "in corso a tale data" sono inserite le seguenti: "nonche'
negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti
dalle vigenti disposizioni"; dopo le parole: "e' dovuta", sono
inserite le seguenti: ", entro il 16 aprile 2003,"; al quinto
periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", a condizione che i
soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9
relativamente alle imposte sui redditi";
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle
attivita' regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella
misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del
terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione,
e' attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata";
i) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Definizione degli
accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di
irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione)";
2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "interessi" sono
inserite le seguenti: ", indennita' di mora", e sono aggiunte, in
fine, le parole: "salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis)";
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La definizione non e'
ammessa per i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di perfezionamento della definizione";
3) al comma 2, alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al medesimo comma, alle lettere a),
b), e c), le parole: "maggiori imposte e contributi" sono sostituite
dalle seguenti: "maggiori imposte, ritenute e contributi";
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per
cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione";
5) al comma 4:
5.1) all'alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 aprile 2003";
5.2) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "18 per cento";
5.3) alla lettera b), le parole: "l'aliquota applicabile alle
operazioni risultanti dal" sono sostituite dalle seguenti: "la
maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel";
5.4) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la
procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime
applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di
ritenute e il conseguente omesso veramente da parte del sostituito
d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori
ritenute omesse risultante dal verbale stesso";
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente
articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 19.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea.";
7) al comma 5:
7.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003, secondo le
modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione
ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti "16 aprile 2003, secondo
le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei
relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni";
7.2) al secondo periodo, le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e
"6.000 euro", le parole: "16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno
2004", e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"17 aprile 2003";
8) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito: "e' altresi'
esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle
sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si
applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione";
9) al comma 8, le parole: "18 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "18 aprile 2003"; dopo le parole "di cui al comma 1", sono
inserite le seguenti: "gli atti di cui al comma 3-bis";
1) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle
commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del
giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del
giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150
euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di
soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima
o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, dalla
data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di
soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla
predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla
medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non
sia stata gia' resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare
sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio";
2) al comma 2, primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al quarto periodo, le
parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile
2003";
3) al comma 3:
3.1) alla lettera a), dopo le parole: "per lite pendente,
quella" sono inserite le seguenti: "in cui e' parte
dell'amministrazione finanziaria dello Stato";
3.2) alla lettera c), dopo le parole: "al netto degli
interessi" sono inserite le seguenti: "delle indennita' di mora";
4) al comma 4, dopo la parola: "versamento", sono inserite le
seguenti: ", se dovuto ai sensi del presente articolo", le parole:
"21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti "21 aprile 2003";
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano
quelle gia' versate prima della presentazione della domanda di
definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di
riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza
dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1,
lettera b), la definizione non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque
dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea";
6) al comma 6 e' aggiunto, in fine il seguente periodo:
"Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente articolo sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2003, i
termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni,
ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione,
compresi i termini per la costituzione in giudizio";
7) il comma 7 e' abrogato;
8) al comma 8, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalla
seguente: "competenti", dopo le parole: "corti di appello" sono
inserite le seguenti: "nonche' alla Corte di cassazione"; le parole:
"30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2003";
le parole: "31 luglio 2005"; ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2004";
9) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla
Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della
lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro
della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per
comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso
tali ordinanze e' di trenta giorni";
10) al comma 10, le parole: "fatta salva la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"fatte salve le disposizioni del comma 5";
m) all'articolo 17, comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati;
conseguentemente, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Norme in
materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per
l'estero)";
o) all'articolo 22, comma 5, e' aggiunto, in fine il seguente
periodo: "Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in
relazione alle attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco al
gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilita', inseriti
nell'elenco istituto ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo
1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero
dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del
10 aprile 1991, e successive modificazioni che risultino gia'
installati al 31 dicembre 2002, nelle attivita' dello spettacolo
viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968".
2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.
16-bis (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle
sanzioni). -
1. L'atto di contestazione previsto dell'articolo 16,
relativo alle violazioni dall'articolo 6, comma 3, e
dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni, e' notificato al
trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della
violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve
essere eseguita nei confronti di soggetto non residente. 2. Per le
violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno
previsto dall'articolo 16, comma 7, e' ridotto alla meta'. 3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni
constatate a decorrere dal 1 aprile 2003". 3. Le maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in
via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni
causati dalle calamita' naturali verificatesi nel corso del 2002 .
Art. 5-ter.
(Disposizioni in materia di versamenti e
di definizione degli accertamenti)
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' abrogato con effetto dal 1 gennaio 2003. I versamenti
effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2
dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di
entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo
sono restituiti ai contribuenti dell'Amministrazione finanziaria
ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi
importi sono dovuti ad altro titolo.
2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato
dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento
e ogni altro atto di imposizione o, comunque di pretesa di pagamento
relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16 .
Art. 5-quater.
(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580)
1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni
concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002 .
Art. 5-quinquies.
(Definizione della tassa automobilistica erariale)
1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al
mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono
essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il
16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' di versamento. In tale
caso non sono dovuti interessi e sanzioni.
2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla
tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite
mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa
medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al
rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data .
Art. 5-sexies.
(Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi)
1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto,
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in
sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi
dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29
novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre
2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di
interdizione al traffico delle principali vie di accesso al
territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di
cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
e comunque, entro il 31 luglio 2004 .
Art. 6.
(Emersione di attivita' detenute all'estero)
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003, relativamente
ad attivita' detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del
31 dicembre 2001 , fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo
dichiarato; il versamento della somma e' effettuato in denaro ed e'
conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme
previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350
del 2001;
b) per la determinazione del controvalore in euro delle
attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o
regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del
2001 ;
c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) relativamente alle attivita' oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227 , per il periodo d'imposta in corso alla data
di presentazione della dichiarazione riservata, nonche' per il
periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3
del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita'
finanziarie rimpatriate percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino
alla data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere
effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni. In tale caso sui redditi cosi' determinati
l'intermediario, al quale e' presentata la dichiarazione riservata,
applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva e' prelevata
dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli
interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese
successivo a quello in cui si e' perfezionata l'operazione di
rimpatrio;
f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c) gli
interessati devono attestare che le attivita' oggetto di rimpatrio o
di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello
Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del
2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001 .
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla
stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1.".
4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non
residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei
corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati
all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di
cui all'articolo 7, comma 1.".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli
obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente
decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono
6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione
effettuate entro il 16 aprile 2003 nell'ambito delle
disposizioni che disciplinano l'emersione delle attivita' detenute
all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, la somma da versare e' pari al 2,5 per cento dell'importo
dichiarato. La disposizione del presente comma puo' essere modificata
solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione
regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.
Art. 6-bis.
(Attivita' regolarizzate e successivamente rimpatriate)
1. Il denaro e le altre attivita' finanziarie, gia' oggetto di
regolarizzazione nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione
della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno
2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio
di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.
2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli
interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali
e' stata presentata la dichiarazione riservata relativa
all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari,
stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre
attivita' finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il
rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a
cui e' stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di
quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita'
finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 e' superiore a quello
risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia
di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350
del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella
dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in
materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge
n. 350 del 2001 di applicano a condizione che i soggetti interessati
attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre
attivita' finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data
del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui
all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001.
Sono altresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita'
finanziarie rimpatriati e' inferiore a quello risultante dalla
dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di
cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si
applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.
4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1
effettuate dopo il 16 aprile 2003 e' dovuta una somma pari allo 0,5
per cento del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati.
Gli intermediari ai quali e' conferito l'incarico di ricevere in
deposito il denaro e le altre attivita' finanziarie verranno la somma
dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui
all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo
a quello in cui il denaro e le altre attivita' finanziarie sono stati
rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero,
ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista
corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari .
Art. 6-ter.
Comunicazione tra intermediari
1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in
Italia di denaro e altre attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio
ai sensi del presente decreto, nonche' del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia
contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve
il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime
della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato
decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte
dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento e'
tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14,
comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di
ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente .
Art. 6-quater.
(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)
1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma
prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.
2. Gli intermediari possono altresi' regolarizzare, nei termini e
con le modalita' di cui al comma 1, i versamenti relativi alle
ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8,
del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni dalle legge 23 aprile 2002, n. 73.
Art. 6-quinquies.
(Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento)
1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere
compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a
decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione della
dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002.
2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli
6, comma 1, lettera a) e comma 6, e 6-bis, comma 4, del presente
decreto, nonche' dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, rispetto a quelle effettivamente dovute
essere compensate dagli intermediari con le stesse modalita' di cui
al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto .
Art. 7.
(Dismissione di beni immobili dello Stato)
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello
Stato, l'alienazione di tali immobili e' considerata urgente con
prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato
secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio e'
autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni
immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati
A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso
governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di
prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano
le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo
3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, nonche' al primo
ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.
Art. 8.
(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi)
1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
concernenti le entrate in materia di giochi di abilita', concorsi
pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non
tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad
essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la
riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie
riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti
dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Dal 1 aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finaziaria in
materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate
tributarie riferite ai giochi, anche di abilita', ai concorsi
pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e
intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in
materia di giochi, concorso pronostici e scommesse, emanati sino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con
l'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato.
1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle
seguenti: "21 marzo" .
Art. 9.
(Potenziamento dell'attivita' di controllo e di monitoraggio degli
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di
revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle
province, dei comuni e dalle comunita' montane e loro consorzi e
associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali,
degli ordini dei collegi professionali , sono integrati da un
componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza
oneri a carico
dello Stato e degli enti o degli organismi
pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione
o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici e' gia' prevista la presenza di uno o piu' componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A
ELENCO BENI DELLO STATO
Denominazione |
Ubicazione |
Palazzo Poste |
Milano |
Torri dell'Eur |
Roma |
Tor Pagnotta -- Lotto A |
Roma |
Tor Pagnotta -- Lotto B |
Roma |
Tor Pagnotta -- Lotto C |
Roma |
La Rustica -- Lotto A e Lotto B |
Roma |
La Rustica -- Lotto D/c |
Roma |
Sotto centrale telefonica Porta Romana |
Milano |
Sotto centrale telefonica Via Magolfa |
Milano |
Sotto centrale telefonica Porta Venezia |
Milano |
Sotto centrale telefonica Via Belfiore |
Milano |
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi |
Napoli |
Centrale telefonica P.zza Nolana |
Napoli |
Allegato B
(Formato pdf)