Legge 7 febbraio 2003, n. 22
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2003
ART. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresi' le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attivita' illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".