Legge 14 gennaio 2003, n. 7
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2003
CAPO I
RATIFICA ED ESECUZIONE
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione".
ART. 2.
1. Piena e intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.
CAPO II
SANZIONI
ART. 3.
1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, č inserito il seguente:
"ART. 25-quater. - (Delitti con finalitā di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla
commissione dei delitti aventi finalitā di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto č punito con la pena della reclusione inferiore a dieci
anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto č punito con la pena della reclusione non inferiore a
dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unitā organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attivitā ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresí in relazione
alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano
comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2
della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".
ART. 4.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: "di beni e servizi," sono inserite le seguenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari,".
ART. 5.
1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 č
aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando
l'attivitā illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del
codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche
internazionale".
CAPO III
FONDO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO
ART. 6.
1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 č inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui
l'elargizione sia stata giā richiesta o corrisposta da altro Stato".
ART. 7.
1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce "Ministero dell'interno", per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
CAPO IV
ENTRATA IN VIGORE
ART. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)