Legge 30 dicembre 2002, n. 295
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2003
ART. 1
1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento
economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico";
b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico";
c) all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano
prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente
o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle seguenti: "che
abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento
della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante" e sono aggiunte,
in fine, le parole: ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai
ruoli del servizio permanente per i quali č previsto il diretto conseguimento
del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento č
attribuito secondo le modalitą previste dal comma 3".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.
ART. 2.
1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme
vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello,
in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma
responsabilitą decisionale e rilevante professionalitą:
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di
coordinamento e di controllo delle unitą poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicitą al fine di assicurarne
la funzionalitą per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
c) assumono piena responsabilitą per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli
uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da
colonnelli, hanno anche la responsabilitą di settori funzionali, svolgono
compiti di studio e partecipano all'attivitą dei citati superiori, che
sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con
l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono
preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore
gerarchico.
ART. 3.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4.
2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verifichino le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 4.
ART. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.