Indici  delle leggi
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Legge 30 dicembre 2002, n. 295

"Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2003



ART. 1

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";
b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";
c) all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali č previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento č attribuito secondo le modalitą previste dal comma 3".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.

ART. 2.

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilitą decisionale e rilevante professionalitą:
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unitą poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicitą al fine di assicurarne la funzionalitą per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
c) assumono piena responsabilitą per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilitą di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivitą dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

ART. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verifichino le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 4.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.