Legge 19 dicembre 2002, n. 277
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2002
ART. 1.
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in
materia di liberazione anticipata).
1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la
liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri
previsti dall'articolo 148 del codice penale".
2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"ART. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione
anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione
anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in
camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di
procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni
dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il
pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o
notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del
codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto
comma dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti
dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della
liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza".
3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.
ART. 2.
(Competenza in materia di revoca).
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono soppresse e dopo le parole: "la revoca o cessazione dei suddetti benefici" sono inserite le seguenti: "nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata".
ART. 3.
(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento
in prova al servizio sociale).
1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato
prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile
da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può
essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli
articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3".
ART. 4.
(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).
1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.