Legge 29 novembre 2002, n. 269
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 221
Art. 1
(Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono introdotte, per l'anno finanziario 2002, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Art. 2
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e'
sostituito dal seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie, e' stabilito in 48.000 milioni di euro".
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e'
sostituito dal seguente:
"8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle
unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo
per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto
capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro
1.737.302.825, 416.448.279, 364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982".
3. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, le parole: "del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dei centri di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione"" e dopo le parole: ""Interventi diversi" (interventi)" sono inserite le seguenti: "; Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi)".
4. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"34-bis. I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su
demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo
sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE
ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, alle pertinenti unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per effetto delle modifiche apportate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, al riparto dei fondi
derivanti dai proventi UMTS disposto ai sensi dell'articolo 103 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
34-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
trasferire alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i fondi per i
compensi ai membri della commissione che gestisce il Fondo integrativo speciale
per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204".
Art. 3.
(Allegati)
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2002 nell'allegato 1 alla legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.
L'ALLEGATO 1, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, E' STATO APPROVATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO.
LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD ESSE ALLEGATI, SONO STATE APPROVATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI (1)
_________
(1) Le parti modificate e le voci introdotte sono stampate in neretto
ALLEGATO 1
Per il testo fare riferimento al supporto cartaceo, da pag. 18 a pag. 238 del S.O.