Legge 6 Novembre 2002, n. 267
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 Novembre 2002
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Art. 1.
(Contributi a favore dellOrganizzazione idrografica internazionale
e dellIstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dellarticolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 2 e 3 dellarticolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano nei confronti dellOrganizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dellIstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).
2. Il contributo annuo dello Stato a favore dellINSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato nella misura di 4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
3. Il contributo annuo dello Stato a favore dellIHO, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è rideterminato nella misura di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. A decorrere dallanno 2005 lammontare dei contributi annui in favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a 4.462.000 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.462.000 euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per lanno 2004, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa, dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, quanto a 12.000 euro per lanno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della difesa.
6. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.