Legge 8 Novembre 2002, n. 264
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 Novembre 2002
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Art. 1.
(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dellattività del
teatro «Carlo Felice» di Genova)
1. È disposta lerogazione,
in favore del teatro comunale dellOpera «Carlo Felice» di
Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le
finalità di cui allarticolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223.
(Finanziamento dei campionati mondiali
1. È autorizzata la concessione di un contributo di 1.000.000 di euro per lanno 2002, in favore del comune di Monopoli, per il finanziamento delle spese necessarie allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross del 2003.
1. È autorizzata la concessione di un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in favore del comune di Capaci, per la realizzazione del «Museo del mare».
1. Al comune di Genova è assegnato un ulteriore contributo di 2.000.000 di euro per lanno 2002 per la realizzazione di eventi e attività promozionali relativi al programma «Genova 2004 capitale europea della cultura», predisposto dal comitato organizzatore.
1. Per le finalità e con le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 233, è assegnato allIstituto regionale per le Ville Venete un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
Art. 6
(Interventi in favore del castello Del Carretto di Cairo Montenotte)
1. Al comune di Cairo Montenotte è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per lanno 2002, da destinare al restauro e alla conservazione del castello Del Carretto.
Art. 7
(Interventi in favore della corte Stiria di Paderno Dugnano)
1. Al comune di Paderno Dugnano è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al restauro e alla conservazione della corte Stiria.
Art. 8
(Interventi in favore degli archivi storici della provincia
di Asti)
1. Allamministrazione provinciale di Asti è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al progetto di recupero e conservazione degli archivi storici siti nella provincia stessa.
Art. 9
(Realizzazione del teatro comunale di Vibo
Valentia)
1. Al comune di Vibo Valentia è assegnata la somma di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzata alla costruzione di un teatro nella medesima città.
Art. 10
(Interventi in favore del «Teatro Tenda» e
del Teatro comunale dellAquila)
1. Per il completamento del «Teatro Tenda», compreso nel Centro culturale, sportivo e ricreativo del comune dellAquila, al predetto comune è assegnato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Al medesimo comune dellAquila è altresì assegnato un contributo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico delledificio storico sede del Teatro comunale dellAquila.
Art. 11
(Interventi in favore della chiesa di San Bevignate di Perugia)
1. Al comune di Perugia è assegnato un contributo pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al completamento dei lavori di consolidamento e di restauro architettonico e artistico della chiesa di San Bevignate di Perugia.
Art. 12
(Realizzazione della Casa della Gioia presso il Santuario della
Madonna del Divino Amore di Roma)
1. Per la realizzazione della Casa della Gioia, presso il Santuario della Madonna del Divino Amore in Roma, è autorizzato un contributo straordinario, in suo favore, di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
Art. 13
(Censimento dei beni archeologici sommersi
nei fondali marini)
1. È autorizzata la spesa di 3.751.825 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione del censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
Art. 14
(Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi)
1. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali legge n. 549 del 1995, sono aumentati di 2.378.175 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di cui 1.378.175 euro per ciascun anno sono destinati agli istituti disciplinati dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534.
Art. 15
(Soppressione del contributo in favore dellAssociazione
amici del teatro Petruzzelli di Bari)
1. È soppressa la concessione di un contributo annuo in favore dellAssociazione amici del teatro Petruzzelli di Bari disposta dal comma 7 dellarticolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.
Art. 16
(Istituzione del Museo bacologico di Padova)
1. È autorizzata la concessione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in favore della provincia di Padova per la realizzazione del Museo bacologico.
Art. 17
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dagli articoli
1, 2, 3, 12, 13 e 14 pari a 5.232.000 euro per lanno 2002 e a 10.362.000
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2002, utilizzando:
a) quanto a euro
3.732.000 per lanno 2002 e ad euro 2.732.000 per ciascuno degli anni 2003
e 2004, laccantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a euro
1.500.000 per lanno 2002 e ad euro 7.630.000 per ciascuno degli anni 2003
e 2004, laccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
2. Allonere derivante dallattuazione
degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, pari a 9.250.000 euro per
lanno 2002 e a 6.250.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto ad euro 3.000.000
per lanno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
laccantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto ad euro 500.000
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, laccantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) quanto
ad euro 2.000.000 per lanno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, laccantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
d) quanto
ad euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, laccantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.