Legge 14 novembre 2002, n. 259
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l' amministrazione della giustizia
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre
2002
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure
urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre
2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Capo II
Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace
e per il supporto dell'attivita' di governo della magistratura
Art. 4.
1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che
si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici
del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della
vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto
mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia,
nonche' nella Gazzetta Ufficiale. Ne da' altresi' comunicazione ai
presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto.
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di
sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono
indicati i requisiti posseduti ed e' contenuta la dichiarazione
attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste
dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre,
ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio
dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle
domande da parte degli interessati.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di
ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi nello stesso
anno e non possono indicare piu' di sei sedi per ciascun distretto.".
Art. 5.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi
stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare" sono sostituite
dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi
stanziati per il funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la
stipula di";
b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le
seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
c) al comma 2, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente:
"ventisei";
c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le
seguenti: "nel limite massimo di dieci unita'".
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Agli
adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il
Segretario generale.".
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio
2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "un anno" e' sostituita dalla seguente: "diciotto
mesi";
b) la parola: "C.S.M." e' sostituita dalle seguenti: "Il Comitato
di Presidenza con proprio provvedimento".
Capo III
Interventi urgenti per il potenziamento
delle strutture dell'amministrazione penitenziaria
Art. 6.
1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per
l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere,
infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del
settore penitenziario, utilizzando prioritariamente gli strumenti
previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro
93.326.896. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti
Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il
Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato
di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione
del programma ordinario.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco
degli istituti penitenziari la cui dismissione puo' avvenire mediante
il ricorso allo strumento della permuta.
1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Soppresso).
Capo V
Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed
ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici
dell'Amministrazione dell'interno.
Art. 8.
1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del
Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del
Corpo di polizia penitenziaria,";
b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della
guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente
alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della
giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria".
1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, e'
autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro
20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.