Legge 13 novembre 2002, n. 256
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' sostituito dai seguenti:
"2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree
colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende
zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti
aiuti:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno
accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio
precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del
15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di
reintegrare i redditi perduti, puo' essere richiesta l'erogazione di un prestito
quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della
produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto
dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da
erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione
dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare
con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al
tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere
a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il
ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte
danneggiate o distrutte;
d) (lettera soppressa dalla legge di conversione);
d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei
produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate,
del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590,
secondo i parametri e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali.
2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione,
di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle
associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a
seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della
conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento
rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad
ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano
compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita' del prestito e'
contenuta nel limite percentuale delle minori entrate".
2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2
sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
Art. 1-bis.
1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".
Art. 2.
1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito complessivo aziendale, il fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, puo' assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio. Il predetto contributo e' concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.
Art. 3. (Soppresso dalla legge di conversione)
Art. 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, e' abrogato. A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996.
1-bis. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonche' il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2002 e da altre avversita' eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 16.428.047 per l'anno 2002, nonche' un limite di impegno quindicennale di 11.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad euro 7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale, per 9.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-bis.
1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' sostituito dal seguente:
"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003".
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.