Legge 7 novembre 2002, n. 248
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002
ART. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito
alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con
ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può
sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere
pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto
notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata
assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di
cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la
richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già
rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta
l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il
compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del
codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i
termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di
custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di
cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo
accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato
perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304".
3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 48 - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide
in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se
necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa
d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma
dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni
unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610,
comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al
giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette
immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che
l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico
ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice
designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti
compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di
rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di
cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice,
le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati
davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti
private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a
favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche
quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può
chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la
designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente
proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di
rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una
ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da
altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.