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Legge 31 ottobre 2002, n. 246
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti
per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente:
"i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle
leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7";
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono
indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le
ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater)".
1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: "In attuazione dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, la" sono sostituite dalle seguenti: "In
attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge
che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e
per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come
limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una
specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano
le previsioni medesime. La";
b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto
entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa.
Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla
medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le
ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla
corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti
ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al
Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze".
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato";
2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente
ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il
quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con
propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche
ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria
e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari".
3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno
considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria
relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento
dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo
precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti
possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al
secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con
proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione
di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio
dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto
a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi,
assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché
delle spese relative agli
interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento
mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle
indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto
di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere
altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione,
i decreti di cui al quarto
periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'ottavo comma le parole: "di cui al terzo comma del precedente
articolo 18.", sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 11-quater, comma 2.";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere
assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal
ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi
quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nel mese di dicembre.".
6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre
l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti
iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione
è protratto di un anno.".
6-bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000
e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonché gli stanziamenti
iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere mantenuti in bilancio, quali
residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese
in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio
medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere
mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004.
Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate
alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in
forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti
in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro il terzo esercizio finanziario successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario successivo".
8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto
organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge
6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti
compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza
del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni
strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione
e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo
7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività
di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri
uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente
dai predetti dipartimenti.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.