Indici  delle leggi
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Legge 3 ottobre 2002, n. 235

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002 - Supplemento Ordinario n. 204



ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, e l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 93 dell'Accordo di partenariato e, rispettivamente, dall'articolo 35 e dall'articolo 8 degli Accordi interni.

ART. 3.

1. La dotazione dei contributi al nono Fondo europeo di sviluppo (2000) previsti ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo interno, di cui all'articolo 1 della presente legge, tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell'Accordo)