Legge 27 settembre 2002, n. 230
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.
1. Piena e intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 9 dellAccordo stesso.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 15.350 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)