Legge 8 agosto 2002, n. 178
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002 suppl. ord.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno delleconomia anche nelle aree svantaggiate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002 suppl. ord.
(Errata corrige in G.U. n. 211 del 9 settembre 2002)
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI
Art. 1.
Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità. anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003.
5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, è pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale.
6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2002" . Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.
7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002". 7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 2.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica
1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n. 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresi', alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva n. 91/441 CEE, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonchè l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 3.
Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del
servizio nazionale della riscossione
1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
"Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). - 1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonchè sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite le seguenti: "nell'attività di notifica della cartella di pagamento e";2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.";
b) all'articolo 20:
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le seguenti: ",d-bis)";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.";c) all'articolo 57, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa.".
3. L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:
a) di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui alla lettera a), per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computato in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), è aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione del 10 per cento;
b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 23 per cento, oltre quanto previsto alla lettera a), riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per cento;
c) per lo scostamento superiore al 23 per cento, riduzione sempre pari al 30 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003";
b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, il diritto potestativo di opzione per rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unità previsionale di base 6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.
13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV";
b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";
c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a: "commissari governativi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi".
13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione dell'articolo 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate.
13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
Art. 4.
Unificazione delle competenze in materia di giochi
1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonchè di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.
2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.
3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.
Art. 5.
Monitoraggio dei crediti di imposta
1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonchè le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purchè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.
Art. 6.
(Soppresso)
Capo III TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI
Art. 7.
ANAS
1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di: "ANAS Società per azioni - anche ANAS" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.
2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchè 1), del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti di cui al decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori
oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti
gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari,
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione
di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade
ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella
convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;
b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;
c) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non superiore a trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della società determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della società e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.
Art. 8.
Riassetto del CONI
1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.
2. È costituita una società per azioni con la denominazione "CONI Servizi S.p.a.".
3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il
presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione
sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo
collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali
previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni
e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale.
Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione
o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale,
determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore ((
a quella risultante )) dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire
alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti
al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti
dalle vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati
da un contratto di servizio annuale.
9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni,
le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con
le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8
luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in
tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con
le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le
modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI
Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella
fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di
cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata
in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici
per le anzianità maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società
e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte
le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta
data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero
per i beni e le attività culturali sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Capo IV
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA
Art. 9.
Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario
1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato.
2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.
3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata
sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua,
il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili
di finanza pubblica, nonchè, in particolare, il rispetto dei livelli
di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 6 settembre 2001.
4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è
sostituito dal seguente:
"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero
di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista
dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più
basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo
regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione
non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".
Capo V
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA
Art. 10.
Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate";
b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:"1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonchè l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data.
1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";
1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito Internet, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonchè quello delle risorse finanziarie residue.c) il comma 3 è abrogato.
2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonchè
del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta
presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi
per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori,
viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti
per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni
vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche
se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del
primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, è versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede: a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalità ed iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
Contributi per gli investimenti in agricoltura
1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, è esteso
alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti
ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, nel settore della produzione, commercializzazione e
trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che
istituisce la Comunità europea e successive modificazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purchè la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.
5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 12.
Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, nonchè al personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.
Art. 13.
Disposizioni in materia idrica
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro
per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento
e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato
dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione,
nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente
scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici
o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo
141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi
idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I
rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.
4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole
di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli
anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle
politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti
anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo
procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del
presente articolo.
4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno
due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze
di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio
1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle
medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato,
per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio
e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate
o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione
di acqua per l' irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del
comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche
parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per
gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione
dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate
a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi
contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore
gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi
18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire
dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione
dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari
delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei
"Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza
maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti
gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale
produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare
ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante
siccità che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale
annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole
e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità
di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi
siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis
sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine
e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel
periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente
ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione
di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi
nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo
individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano
fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento
calamitoso.
4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies
del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo
di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della
citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le
regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di
euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento
da parte delle regioni interessate.
4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonchè il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonchè degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonchè della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
Art. 14.
Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22. 2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
Art. 15.
Norma di copertura
1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 4-bis, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.