Legge 11 luglio 2002, n. 169
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 164
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)