Legge 29 luglio 2002, n. 162
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 1º giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Differimento e modalita' di applicazione della copertura assicurativa statale
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, e' ulteriormente differito, al 30 giugno 2002.
2. Per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.
Art. 2.
Estensione della copertura assicurativa in caso di ulteriori atti di indirizzo comunitari
1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi comunitari dovessero formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.