Indici  delle leggi
Indici delle leggi

Legge 29 luglio 2002, n. 162

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore differimento della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 1º giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ritorno all'indice


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1.

Differimento e   modalita'  di  applicazione  della  copertura assicurativa statale

  1.  Il  termine  di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo  2002,  n.  45,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 maggio  2002,  n.  100,  e'  ulteriormente differito, al 30 giugno 2002.

  2.  Per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce  la  copertura  assicurativa  alle condizioni e secondo le modalità  di  cui  all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n. 14, così come modificato  dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.

Art. 2.

Estensione della copertura assicurativa in caso di ulteriori atti di indirizzo comunitari

  1.  Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi comunitari dovessero formulare nuovi  atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con   propri decreti, l'applicazione  della  copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli  ivi  indicati conformandosi integralmente  ai  contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.

Art. 3.

Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.