Legge 11 luglio 2002, n. 160
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.
ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo degli Emendamenti)