Legge 26 luglio 2002, n. 156
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2002
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell’Assemblea regionale siciliana è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «è pari» sono inserite le seguenti: «, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi,» e le parole: «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00»;
b) all’articolo 1, comma 6, le parole da: «, in misura pari» fino a: «al 15 per cento della somma spettante» e da: «, eccetto quello» fino a: «del 40 per cento» sono soppresse.
2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9,
comma 3, come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il fondo per il
rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è
ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l’attribuzione della quota di
seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che
abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi in
ambito nazionale»;
b) all’articolo 10, comma 1, come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «lire 800» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00».
3. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:
«3. Le spese per la campagna elettorale di
ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle
di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall’importo di
euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica
iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle
circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste».
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per
il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare
entro il 31 luglio 2002.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l’anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l’anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l’anno 2002, a 89.621,44 euro per l’anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.