Legge 11 luglio 2002, n. 151
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.230 euro
annui ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2004, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)