Legge 19 luglio 2002, n. 141
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare
ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.
2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite
della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra
Autorità delegata:
a) il loro nome e cognome;
b) l'indicazione della loro nazionalità;
c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia peruna permanenza
temporanea;
d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.
Art. 2.
1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.
2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.
4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata, nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministero dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per
l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo
17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.