Legge 11 luglio 2002, n. 140
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina
relativa alle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Differimento termini ossigeno disciolto
1. Il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal decreto-legge
13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno
1993, n. 185, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre
2003.
1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati
dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.