Indici  delle leggi
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Legge 11 luglio 2002, n. 140

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Differimento termini ossigeno disciolto


1. Il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2003.

1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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