Legge 18 Giugno 2002, n. 136
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dallIstituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dellarticolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dellaccesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.
2. Ogni ateneo, nellambito della
propria autonomia, può definire laccesso di coloro che sono in
possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui allarticolo 1, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e
di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dallarticolo 5, comma
6, del decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi
53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché
ai master universitari di primo livello.