Legge 1° giugno 2002, n. 120
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002 (suppl. ord.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l11 dicembre 1997.
2. Piena ed intera esecuzione è
data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a quanto previsto dallarticolo 25 del
Protocollo stesso.
3. Il deposito dello strumento di ratifica
avverrà, unitamente a quello dellUnione europea e degli altri Stati
membri della stessa, conformemente a quanto disposto dallarticolo 4 del
Protocollo di cui al comma 1.
1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dallUnione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e laumento del loro assorbimento e una relazione contenente:
a) lo stato di attuazione
e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Uffìciale n. 33 del 10 febbraio 1999,
con lindividuazione delle politiche e delle misure finalizzate:
1) al
raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni
mediante il miglioramento dellefficienza energetica del sistema economico
nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
2)
allaumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività
di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, conformemente a
quanto disposto dallarticolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;
3)
alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per
la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati
(joint implementation), e con quelli in via di sviluppo (clean development
mechanism), prevedendo in particolare che, ai fini delladempimento
degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata
anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione
di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia
in transizione dellEuropa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione
e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante limpiego
di tecnologie finalizzate alla riduzione o alleliminazione delle emissioni
di anidride carbonica, fermo restando quanto stabilito dalla decisione 16/CP.7,
adottata dalla Settima Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti
climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001;
4)
allaccelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per lintroduzione
dellidrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti
nazionali, nonchè per la realizzazione di impianti per la produzione
di energia con biomasse, di impianti per lutilizzazione del solare termico,
di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti
per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani
e dal biogas;
b) lo stato di attuazione
dei programmi finanziati dal Ministero dellambiente e della tutela del
territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di
cui al decreto del Ministro dellambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonchè
degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.
2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è
deliberato dal CIPE. Lattuazione del piano è scadenzata sulla base
delle risorse di bilancio preordinate allo scopo.
3. Il Ministro dellambiente e della
tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio
decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione
delle emissioni e limpiego di piantagioni forestali per lassorbimento
del carbonio. I programmi pilota hanno lobiettivo di definire i modelli
di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello
interno che nellambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi
istituiti dal Protocollo di Kyoto.
4. Il Ministro dellambiente e della
tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma
3.
5. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata
la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.
1. Al fine di ottemperare allimpegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dallanno 2003.
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente e della tutela del territorio.
2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:
a) Ministero delleconomia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;
b) Ministero
del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;
c) Ministero
degli affari esteri: 10.147 per il 2004;
d) Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca: 12.242 per
il 2004;
e) Ministero
dellinterno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;
f) Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;
g) Ministero
per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;
h) Ministero
della salute: 1.480 per il 2004.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Si omette il testo del Protocollo)