Legge 7 giugno 2002, n. 106
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti
da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai
seguenti:
"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento
per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo
301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma
8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo
di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti.
I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al
comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei
beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità,
si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.".
2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, ((di cui al)) decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,
la parola: "rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione".
Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione".
Art. 2.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il
seguente:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è
disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente
esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza
dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive
alla comunicazione".
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.