Legge 24 maggio 2002, n. 100
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia
di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre
2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
14, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.
1-bis. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge
27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:
1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce
la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in
essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto
aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio
aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida
licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000,
e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri
e merci a titolo oneroso, nonche' in favore delle imprese nazionali di gestione
aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50
milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle
predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi
limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle
imprese commerciali.
1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per la parte garantita
dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative
assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata
del bilancio dello Stato, cosi' determinato:
a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo,
per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi.
Dal 1 febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo;
b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo,
per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino
a 1 miliardo di dollari statunitensi;
c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo,
per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi.
1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono corrispondere, con le
medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un premio cosi' determinato:
a) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali,
per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio
minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la
copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre
2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto
dal mercato commerciale per la copertura parziale;
b) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta
ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo
della polizza prima dell'11 settembre 2001.
1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-bis
con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono
il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.
1-sexies. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle
imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le
modalita' di operativita' dell'intervento di cui al presente articolo".
2. Per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2002 lo Stato garantisce
la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo
2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti
dal presente articolo.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.