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Legge 2 aprile 2002, n. 71
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2002
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallarticolo 20 dellAccordo stesso.
Art. 3.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 35.920 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)