Indici  delle leggi
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Legge 16 aprile 2002, n. 62

"Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2002



ART. 1.
(Prolungamento dell'orario di votazione).

1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:
"Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica".

2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali".

3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:
"ART. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".

4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
"ART. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".

5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: "ai sensi dell'articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,".

6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14";
b) al secondo comma, le parole: "alle ore 22 del lunedí" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedí".

7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15 del lunedí, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;";
b) al comma 6, le parole: "entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14 del martedí successivo alla votazione;".

9. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: "lunedí successivo al giorno di votazione," sono sostituite dalle seguenti: "martedí successivo alla votazione,".

10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: "alle ore sei" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore otto".

11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "Alle ore sei del giorno fissato per la votazione," sono sostituite dalle seguenti: "Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,".

12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "fino alle ore 14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15;".

13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:
"ART. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedí successivo.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede".

ART. 2.
(Cabine elettorali).

1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto".

2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto".

ART. 3.
(Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione).

1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:
"ART. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49".

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

ART. 4.
(Disposizioni relative alle elezioni regionali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.

ART. 5.
(Copertura degli oneri finanziari).

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 6.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.