Legge 8 aprile 2002, n. 59
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002
Art. 1.
1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad INTERNET (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonchč ai sensi della delibera dellAutoritā per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dellofferta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autoritā per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine lAutoritā per le garanzie nelle comunicazioni č tenuta ad aggiornare lelenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dellaccesso ad INTERNET per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi INTERNET e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformitā alla normativa vigente e alle delibere dellAutoritā per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di
trasmissione dati e accesso ad INTERNET.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.