Indici  delle leggi
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Legge 11 marzo 2002, n. 46

"Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 - Supplemento Ordinario n. 65



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dei Protocolli)