Legge 28 marzo 2002, n. 44
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2002
1. Nellarticolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «sedici» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».
1. Allarticolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) al secondo
comma, le parole: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione
in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore» sono sostituite dalle
seguenti: «un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione
del Vicepresidente del Consiglio superiore» e le parole: «cinque magistrati con funzioni
di merito» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati che esercitano le funzioni di
cui allarticolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le
funzioni di cui allarticolo 23, comma 2, lettera b)»;
c) al terzo comma,
le parole: «tre magistrati con funzioni di merito» sono sostituite dalle seguenti: «un
magistrato che esercita le funzioni di cui allarticolo 23, comma 2, lettera b);
un magistrato che esercita le funzioni di cui allarticolo 23, comma 2, lettera c)»
e le parole: «due componenti eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «un
componente eletto dal Parlamento»;
d) il quinto comma
è abrogato.
1. Nellarticolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. Allarticolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «, che nellelezione prevista dallarticolo 4 sia stato designato a tale funzione»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito
dal supplente della stessa categoria»;
c) dopo il sesto comma è aggiunto
il seguente:
«Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di
parità prevale la soluzione più favorevole allincolpato».
1. Larticolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). 1. Lelezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. Lelezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio
unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero
presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono
destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi
dellarticolo 116 dellordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come sostituito dallarticolo 2 della legge 13 febbraio
2001, n. 48;
c) in un collegio
unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli
uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi
dellarticolo 115 dellordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto
n. 12 del 1941, come sostituito dallarticolo 2 della citata legge n. 48
del 2001».
1. Larticolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). 1. Allelezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dallesercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.
2. Non sono eleggibili:
a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;
b) gli uditori
giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni
non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;
c) i magistrati che
al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto sanzione disciplinare più
grave dellammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla
data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita
alcunaltra sanzione disciplinare;
d) i magistrati che
abbiano prestato servizio presso lUfficio studi o presso la Segreteria del Consiglio
superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e) i magistrati che
abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione
vengono convocate le elezioni».
1. Larticolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per linizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al
provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura
nomina lufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito
da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non
abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dellammonimento, e presieduto dal
più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più
anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di
convocazione delle elezioni devono essere presentate allufficio centrale elettorale
le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del
tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una
lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta.
I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei
collegi di cui al comma 2 dellarticolo 23, nè possono candidarsi a loro volta.
Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato,
che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui allarticolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei
cinque giorni successivi, lufficio centrale elettorale accerta che il candidato
eserciti le funzioni indicate nellarticolo 23, comma 2, lettere a), b) o c),
che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al
comma 2 dellarticolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del
presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria
del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che
deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre
giorni successivi alla comunicazione allinteressato. La Corte si pronuncia entro i
successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Lelenco dei candidati, distinti nei
collegi di cui allarticolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario
del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i
rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso,
entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte dappello di ogni
distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente
quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione
centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio
presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più
gravi dellammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta
maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
7. I consigli giudiziari provvedono alla
costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di
cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni
disciplinari più gravi dellammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da
colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì
tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o
impedimento.
8. I magistrati in servizio presso i
tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure
generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure
della Repubblica, nonchè i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del
luogo nel quale ha sede lufficio di appartenenza.
9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati
della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema
di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115
e 116 dellordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come sostituiti dallarticolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48,
votano nel seggio del tribunale di Roma.
10. I magistrati che esercitano le funzioni
di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la
stessa Corte votano presso lufficio centrale elettorale ivi costituito».
1. Larticolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Votazioni). 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve tre schede, una
per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui allarticolo 23, comma 2.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per
un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.
4. Sono bianche le schede prive di voto
valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni
che rendono il voto riconoscibile.
6. È nullo il voto espresso per magistrati
non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda,
ovvero espresso in modo da non consentire lindividuazione della preferenza.
7. I seggi elettorali e lufficio
centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle
operazioni di voto, allesito delle quali dividono le schede per collegio e le
trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui allarticolo 25, comma 6, che
provvede allo scrutinio.
8. Ciascun candidato può assistere alle
operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio
presso la commissione centrale elettorale».
1. Larticolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da
assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più
anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati
dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni
suppletive per lassegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino allassegnazione di
tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore
della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non
inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta
comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle
categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 23. In
caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dellarticolo 30».
1. Larticolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Contestazioni). 1. I seggi elettorali e lufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale
provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni
relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali».
1. Larticolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nellambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dallarticolo 27, comma 3, per lassegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».
1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.
1. Il secondo comma dellarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del
ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore
della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei
magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima
che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio
superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo
o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dellelezione o
nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da
quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il
collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di
funzioni elettive».
2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai
magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della
magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il Governo adotta, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dellarticolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.