Legge 11 marzo 2002, n. 40
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.
ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Emendamento)