|
Legge 27 febbraio 2002, n. 31
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2002
Art. 1.
1. Il comma 3 dellarticolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è sostituito dal seguente:
«3. Per i giudici
che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per
la fase delle indagini preliminari o di giudice delludienza preliminare
i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».