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Legge 20 febbraio 2002, n. 30
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2002
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 30 della Convenzione stessa.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dallanno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)