Legge 27 febbraio 2002, n. 14
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di
sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura
assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso
abitativo
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2002.
Art. 2.
Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto
aereo
1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.
1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano
presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio,
da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'articolo 1 del citato
decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, così determinato:
a) gestori di linee aeree:
1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari
statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari
statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1 febbraio 2002 il premio è
aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;
2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di
dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari
statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;
3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di
dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;
b) gestori di servizi aeroportuali:
1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la
copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al
50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati
commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11
settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto
dal mercato commerciale per la copertura parziale;
c) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è
soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo
della polizza prima dell'11 settembre 2001.
1-ter. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.