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Legge 28 dicembre 2001, n. 449

"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 286.


 

Art. 1.

(Stato di previsione dell’entrata e disposizioni relative)

    1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l’anno 2002 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all’attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002. Il Ministro dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione all’effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all’«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni.

    4. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 35.000 milioni di euro.

    5. I limiti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l’anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 euro ciascuno.

    6. Il SACE è altresì autorizzato, per l’anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell’ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

    8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.

    9. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    10. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell’articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell’ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell’elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell’Unione europea sono versati nell’ambito dell’unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell’entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all’Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

    13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell’anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell’ambito dell’unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    14. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002.

    15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

    16. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l’utilizzazione dello stanziamento dell’unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell’articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

    18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002 delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

    19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

    20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002 delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

    21. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all’articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    22. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell’unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

    23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell’ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell’economia e delle finanze) dello stato di previsione dell’entrata (cap.  3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    24. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell’unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

    25. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell’ambito dell’unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2002, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l’Unione europea.

    26. Ai fini dell’attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base le somme iscritte nell’unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    27. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l’attuazione dei referendum, dall’unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell’interno per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

    28. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l’attuazione dell’articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

    29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l’anno 2002 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

    30. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    31. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l’anno finanziario 2002, è stabilito in 420.

    32. Nell’elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

    33. Per l’anno 2002 l’Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell’economia e delle finanze (Appendice n. 1).

    34. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002 occorrenti per l’attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all’istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

    2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell’entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, nello specifico fondo nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Investimenti» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica.

    3. Per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all’entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario 2002.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per l’anno finanziario 2002, delle somme affluite all’entrata in relazione alle spese da sostenere per l’attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per l’anno finanziario 2002, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all’articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

    6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

    2. Ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

    2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l’anno finanziario 2002, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

    3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all’entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell’ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2002.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

    2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per l’anno finanziario 2002, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

    3. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2002 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

    4. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all’entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l’anno finanziario 2002.

    5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l’anno finanziario 2002, per l’effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all’estero.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l’operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizio affari economico-finanziari» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2002, interessate dall’attuazione dell’articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.

    4. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l’anno finanziario 2002, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all’unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

    6. Gli importi dei versamenti effettuati all’entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze nell’unità previsionale di base 25.2.3.2 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

    2. Le somme versate dal CONI nell’ambito dell’unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell’entrata per l’anno 2002 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, per le spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2002.

    3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

    4. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l’impegno e il pagamento delle spese, relative all’anno finanziario 2002, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell’interno (Appendice n. 1).

    5. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell’elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l’anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell’utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

    3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l’anno finanziario 2002, in 3.500 unità.

    4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell’articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell’articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l’anno finanziario 2002, in 40 unità.

    5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell’Accademia navale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l’anno finanziario 2002, è fissato in 93 unità.

    6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l’anno finanziario 2002, nel numero di 500 unità.

    7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è determinato, per l’anno finanziario 2002, in 120 unità.

    8. Nell’elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

    9. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

    10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all’unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l’anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

    11. Ai fini dell’attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

    2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica, è fissato, per l’anno finanziario 2002, come segue:
        a) Esercito n. 23.000;
        b) Marina n. 9.840;
        c) Aeronautica n. 11.540.

    3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell’articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l’anno finanziario 2002, come segue:
        a) Esercito n. 15;
        b) Marina n. 170;
        c) Aeronautica n. 215.

    4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell’articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l’anno finanziario 2002, come segue:
        a) Esercito n. 250;
        b) Marina n. 130;
        c) Aeronautica n. 100;
        d) Carabinieri n. 80.

    5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Esercito in ferma volontaria a norma dell’articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno finanziario 2002, come segue:
        a) Esercito n. 1.200;
        b) Carabinieri n. 107.

    6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria ai sensi del settimo comma dell’articolo 2 del regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall’articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno finanziario 2002, in 1.357 unità.

    7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Aeronautica in ferma volontaria a norma dell’articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l’anno finanziario 2002, in 1.079 unità.

    8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l’anno finanziario 2002, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.000 unità.

    9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l’anno finanziario 2002, come segue:
        a) Esercito n. 24.000;
        b) Marina n. 5.318;
        c) Aeronautica n. 2.075.

    10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l’anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

    11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d’esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d’appalto, d’assegnazione e d’esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

    12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all’articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell’unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

    13. Ai fini dell’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia industrie difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia medesima.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell’articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l’attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell’amministrazione centrale.

    3. Per l’attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d’intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

    4. Per l’anno finanziario 2002 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l’anno medesimo, delle somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’ economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell’unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche agricole e agroindustriali nazionali» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

    6. Ai fini dell’attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l’orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, l’apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2002, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

    2. Alle spese di cui all’unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l’anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2002, delle somme versate in entrata dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l’anno finanziario 2002, con propri decreti, le entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché per le finalità di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell’unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1º aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

    7. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell’area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell’unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2002.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

    1. È approvato, in euro 609.225.458.004 in termini di competenza ed in euro 624.008.380.078 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l’anno finanziario 2002.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

    1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

    1. Per l’anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

    2. Per l’anno finanziario 2002, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

    3. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

    4. Per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l’anno finanziario 2002, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall’unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell’ economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.

    7. Ai fini dell’attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale e orientale, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d’intervento.

    8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

    9. Per l’attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche – compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni – il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l’individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l’istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

    10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell’esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

    11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

    12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

    13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

    14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio 2002, relativamente ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell’esercizio, sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.

    15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.

    16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l’acquisto di immobili all’estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

    17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

    18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

    19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

    20. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, concernente l’assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell’amministrazione di destinazione.

    21. Per l’anno finanziario 2002, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 19.

(Bilancio pluriennale)

    1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2002-2004, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.