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Legge 21dicembre 2001, n. 442

"Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all’estero"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2001.


Art. 1.

(Proroga di termini).

    1. È prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per l’immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti, della quota residua del contingente per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999.

    2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente all’inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3.

Art. 2.

(Immissioni nei ruoli organici)

    1. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all’estero possono essere immessi, in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti, in numero massimo di cento unità per anno, incluse le immissioni attuate ai sensi dell’articolo 167, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sino al raggiungimento del numero complessivo di duecento unità nel corso del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.
    3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
    4. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall’immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l’Amministrazione centrale.
    5. Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all’articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è integrato delle unità di personale a contratto assunte ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall’articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purchè in servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento.

Art. 3.

(Opzioni)

    1. Nei limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, optare per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

    2. Nei limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto in possesso di cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all’estero i quali alla data del 13 maggio 2000 erano titolari di contratto di prima assunzione per il quale non è intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

Art. 4.

(Provvidenze scolastiche)

    1. Dopo l’articolo 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

    «Art. 158-ter – (Provvidenze scolastiche). – 1. Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all’estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili sul posto, può essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all’iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

    2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all’inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non può comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.
    3. L’importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non può eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell’ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista».

Art. 5.

(Assunzione presso altro ufficio)

    1. Il secondo comma dell’articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è sostituito dal seguente:

    «L’impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all’estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all’estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l’impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale».

Art. 6.

(Cessazione dal servizio per limiti di età)

    1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

    «3-bis. È in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per esso previsti».

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 983.850,39 euro per l’anno 2002 e in 15.493,71 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.