Indici  delle leggi
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Legge 3 dicembre 2001, n. 428

"Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001



Art. 1.

1. Per l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il controllo della falda acquifera di Milano è autorizzata la spesa, a favore della regione Lombardia, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003.

2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta è autorizzata la spesa, a favore della regione Puglia, di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilità di acqua per il tramite di acquedotti rurali".

4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.