Legge 28 novembre 2001, n. 424
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2001
Art. 1.
1. Per le finalitā di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, č autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.