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Legge 16 novembre 2001, n. 406

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001.


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

 

1. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


 

Art. 1.

1. E' autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico, assicurativo e pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.

3. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.

 

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al personale impiegato nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.".

Art. 2-bis.

1. E' autorizzata, entro il limite di lire 603 milioni per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, la spesa per il sostegno logistico e l'addestramento di un plotone del genio militare rumeno da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Albania.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 15.668 milioni per l'anno 2001 , si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.564 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 7.104 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri .

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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