Legge 25 ottobre 2001, n. 394
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 Ottobre 2001)
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per linterruzione tecnica dellattivitā di pesca nel 2001, č convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento delle risorse alieutiche, č istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Le modalitā di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilitā finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarā presentato alla Camere per la conversione in legge.