Indici  delle leggi
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Legge 25 ottobre 2001, n. 394

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l’interruzione tecnica dell’attivitā di pesca nel 2001"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 Ottobre 2001)

 

Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l’interruzione tecnica dell’attivitā di pesca nel 2001, č convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento delle risorse alieutiche, č istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Le modalitā di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilitā finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarā presentato alla Camere per la conversione in legge.