Legge 11 ottobre 2001, n. 391
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresí, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 4.
1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, è vietata la competizione di barche veloci a motore.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)