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Legge 19 ottobre 2001, n. 386
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001.
(Istituzione e compiti)
1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dellarticolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui allarticolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:
a) verificare lattuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similari;
b) verificare
lattuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dellinterno 24 novembre 1994, n. 687, e della
legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti
le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza,
e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne
lefficacia;
c)
accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente
azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo
e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata
e incisiva liniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali
e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione
delle attività criminali, lassistenza e la cooperazione giudiziaria;
d)
accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle
trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese
quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente
esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e
comunque caratterizzate da forte sviluppo delleconomia produttiva,
nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con
altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme
di attività illecite contro la persona, lambiente e i patrimoni;
e)
accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle
opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme
di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza
illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti
e le opere pubbliche;
f)
verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione
e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti,
al riciclaggio e allimpiego di beni, denaro o altre utilità
che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché
ladeguatezza delle strutture e lefficacia delle prassi amministrative,
formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute
necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, allassistenza
e alla cooperazione giudiziaria;
g)
verificare ladeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale,
sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo
le misure idonee a renderle più efficaci;
h)
riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta
che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dellautorità giudiziaria.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui allarticolo 6.
(Composizione e presidenza della
Commissione)
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione è rinnovata
dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere
confermati.
3. Il Presidente del Senato della
Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni
dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione
dellufficio di presidenza.
4. Lufficio di presidenza, composto
dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto
dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del
presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o
entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per lelezione, rispettivamente,
dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si
procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi
4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
(Audizioni e testimonianze)
1. Ferme le competenze dellautorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario
si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei
compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato
o il segreto di ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto
tra difensore e parte processuale nellambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia
giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha
loro fornito informazioni.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dallarticolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso lautorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Lautorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento
del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi
in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere,
da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie
di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in
materia attinente alle finalità della presente legge.
4. Lautorità giudiziaria
provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia
di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di
natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere
rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, lautorità giudiziaria
provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
5. Quando gli atti o i documenti siano
stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere
opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali
atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
(Segreto)
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni dufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui allarticolo 4, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi
dellarticolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
(Organizzazione interna)
1. Lattività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dellarticolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dellinizio dellattività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno
la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi
dellopera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte
le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dellopportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi
anche dellapporto di almeno un magistrato e un dirigente dellAmministrazione
dellinterno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal
Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dellinterno
su richiesta del presidente della Commissione.
4. Per lespletamento delle sue
funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi
messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, dintesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del
Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei
documenti acquisiti e prodotti nel corso dellattività propria
e delle analoghe Commissioni precedenti.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.