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Legge 19 ottobre 2001, n. 377
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni
sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive
modificazioni
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o
condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi
cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e
secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5
della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e
2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad
episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a
quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito
o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime.
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal
comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività
lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più
volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia
competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in
quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui
al comma 1.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
"2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida
del provvedimento.";
c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai
seguenti:
"3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere
dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato
ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica
presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di
età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di
questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i
presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica
del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta
di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la
convalida nelle quarantotto ore successive.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui
al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono
revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le
condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è
punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa
fino a lire tre milioni. Nei confronti delle persone che
contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto
nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il
giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle
misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo
280 del medesimo codice.
7. (soppresso)";
d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e
invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche) - 1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi
contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in
modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla
sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera
indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel
corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è
punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con
l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
due milioni.;
e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in
flagranza" sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma
dei commi 1-bis e 1-ter.";
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o
alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive,
nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384
del codice di procedura penale;
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il
contravventore al divieto di cui all'articolo 6, comma 1.
1-quater. (soppresso);
g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati
indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,
e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si
applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i
luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano,
le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti:
"manifestazioni sportive.
Art. 2.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive
modificazioni
1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.