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Legge 5 ottobre 2001, n. 367
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001
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Capo I
Ratifica, esecuzione ed attuazione dell'accordo tra Italia e svizzera, fatto a Roma il 10 settembre 1998
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola lapplicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo".
2. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità allarticolo XXXII dellAccordo stesso.
Art. 2.
1. Ai fini del paragrafo 3 dellarticolo II dellAccordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore lautorità amministrativa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno allente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entità comporta un reato fiscale.
Art. 3.
1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dellarticolo III dellAccordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocità.
Art. 4.
1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dellarticolo IV dellAccordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne dà immediata comunicazione allautorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica larticolo 729 del codice di procedura penale.
Art. 5.
1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati allarticolo VIII dellAccordo, sentita lautorità giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita leventuale amministrazione competente.
Art. 6.
1. Gli atti compiuti congiuntamente con lautorità straniera o a norma dellarticolo XXI dellAccordo, hanno efficacia processuale se compiuti con losservanza delle norme del codice di procedura penale.
2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.
Art. 7.
1. Nel caso in cui limputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui allarticolo 21 della Convenzione di cui allarticolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui limputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.
Art. 8.
1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dellarticolo XXVI dellAccordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dellordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi lesigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso allestero.
3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dellimputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dellarticolo XXVI dellAccordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 9.
1. Allarticolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, lesecuzione allestero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi allamministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale".
Art. 10.
1. Al comma 1 dellarticolo 724 del codice di procedura penale, le parole: "Fuori dei casi previsti dallarticolo 726," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,".
2. Dopo il comma 1 dellarticolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
"1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte dappello, la stessa è trasmessa, direttamente dallautorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte dappello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. Lavviso di cui allarticolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte dappello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia".
3. Al comma 2 dellarticolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dellautorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui allarticolo 51, comma 3-bis".
Art. 11.
1. Dopo larticolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 726-bis. (Notifica diretta allinteressato). 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta allinteressato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dellautorità giudiziaria straniera di notificazione allimputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
Art. 726-ter. (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da unautorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.
Art. 12.
1. Dopo il comma 5 dellarticolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dallordinamento dello Stato, lautorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per lutilizzazione processuale degli atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nellambito di procedimenti relativi ai delitti di cui allarticolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia".
Art. 13.
1. Allarticolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. La violazione delle norme di cui allarticolo 696, comma 1, riguardanti lacquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria allestero comporta linutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni allutilizzabilità degli atti richiesti, lautorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dallautorità giudiziaria ai sensi dellarticolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dallautorità straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis".
Art. 14.
1. Dopo il comma 2 dellarticolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
"2-bis. Quando il procuratore generale è informato dallautorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dellesistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata allestero, ne richiede la trasmissione allautorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2".
Art. 15.
1. Dopo larticolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 204-bis. - (Comunicazioni dellautorità giudiziaria in tema di rogatoria). 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, lautorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero lautorità giudiziaria che la invia direttamente allautorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia".
Art. 16.
1. Dopo larticolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Art. 205-bis. (Irrevocabilità del consenso nellambito di procedure di cooperazione giudiziaria). 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per lespletamento di determinati atti, che linteressato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che linteressato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.
Art. 205-ter. (Partecipazione al processo a distanza per limputato detenuto allestero). 1. La partecipazione alludienza dellimputato detenuto allestero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dellarticolo 146-bis.
2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto latto e se questultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.
3. Limputato ha diritto alla presenza dellinterprete se non conosce la lingua del luogo ove latto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.
4. La detenzione dellimputato allestero non può comportare la sospensione o il differimento delludienza quando è possibile la partecipazione alludienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui limputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui allarticolo 420-ter del codice.
5. La partecipazione alludienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dellarticolo 147-bis".
Art. 17.
1. Dopo larticolo 384 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 384-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dallestero). I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria allestero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana".
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali è in corso o deve aver luogo ludienza preliminare.
2. Quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio leventuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nellipotesi in cui lautorità giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile ai sensi dellarticolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dellarticolo 304 del medesimo codice.
4. Nellipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati di cui allarticolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dellarticolo 304, comma 1, del medesimo codice. Restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dellarticolo 304 del codice di procedura penale.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dellarticolo 159 del codice penale.
Art. 19.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dallanno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.