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Legge 3 ottobre 2001, n. 366
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001
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Art. 1.
(Delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui allarticolo 12.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con
la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti
dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dellimpresa, novellando, ove
possibile, le disposizioni del codice civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, perchè sia espresso il parere entro il termine di sessanta
giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche
in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza
di questultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi
di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.
Art. 2.
(Princìpi generali in materia
di società di capitali)
1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) perseguire lobiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
b) valorizzare il
carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e
le responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la
disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato
concorrenziale;
d) ampliare gli
ambiti dellautonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi
interessi coinvolti;
e) adeguare la
disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione
della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque
lintroduzione di vincoli automatici in ordine alladozione di uno specifico
modello societario;
f) nel rispetto dei
princìpi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative
dellimpresa, prevedere due modelli societari riferiti luno alla società a
responsabilità limitata e laltro alla società per azioni, ivi compresa la variante
della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;
g) disciplinare
forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle
esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i
gruppi di società secondo princìpi di trasparenza e di contemperamento degli interessi
coinvolti.
Art. 3.
(Società a responsabilità limitata)
1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
b) prevedere
unampia autonomia statutaria;
c) prevedere la
libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i
terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di
costituzione, confermando in materia di omologazione i princìpi di cui allarticolo
32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli adempimenti non
necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei
creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione
alle modifiche dellatto costitutivo;
b) individuare le
indicazioni obbligatorie dellatto costitutivo e determinare la misura minima del
capitale in coerenza con la funzione economica del modello;
c) dettare una
disciplina dei conferimenti tale da consentire lacquisizione di ogni elemento utile
per il proficuo svolgimento dellimpresa sociale, a condizione che sia garantita
leffettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare
lincidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte
contrattuali;
d) semplificare le
procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia
autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali
della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare
riferimento alle azioni di responsabilità;
f) ampliare
lautonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del
trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni
caso il principio di tutela dellintegrità del capitale sociale e gli interessi dei
creditori sociali; prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità
non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;
g) disciplinare
condizioni e limiti per lemissione e il collocamento di titoli di debito presso
operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio,
restando esclusa in ogni caso la sollecitazione allinvestimento in quote di
capitale;
h) stabilire i
limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;
i) prevedere norme
inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in
materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel
contempo, una semplificazione delle procedure.
Art. 4.
(Società per azioni)
1. La disciplina della società per azioni è modellata sui princìpi della rilevanza centrale dellazione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento
dellautonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei
quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
norme inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il
controllo sullamministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore
esterno;
2)
consentire lazione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci,
rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare
linsorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci;
3)
fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;
4)
prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8,
lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi
irregolarità nelladempimento dei doveri degli amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere lefficienza e la correttezza della gestione dellimpresa sociale;
c) la
determinazione dei limiti, delloggetto e dei tempi del giudizio di omologazione,
confermando i princìpi di cui allarticolo 32 della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
d) che
nellatto costitutivo non sia richiesta lindicazione della durata della
società;
e) che sia
consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate
garanzie per i creditori.
3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione,
la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di
costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando il
contenuto minimo obbligatorio dellatto costitutivo;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta
a:
a) aumentare la misura del capitale
minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è
diretta a:
a) dettare una disciplina dei
conferimenti tale da consentire lacquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dellimpresa sociale, a condizione che sia garantita leffettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare lincidenza delle
rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni,
la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di
emettere azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la disciplina
conseguente;
b) adeguare la
disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e
alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al
fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di
attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di
emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi
diritti patrimoniali e amministrativi;
d) modificare la
disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e
consentendo allautonomia statutaria di determinare lorgano competente e le
relative procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dellassemblea e dei patti
parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato
spazio allautonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle
forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle
modalità di discussione e di voto;
b) disciplinare i
vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle
di funzionalità e certezza dellattività sociale, individuando le ipotesi di
invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione,
anche prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e
leventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;
c) prevedere una
disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le
controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di
cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza
attraverso forme adeguate di pubblicità;
d) determinare,
anche con adeguato spazio allautonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi
speciali, i quorum costitutivi e deliberativi dellassemblea, in relazione
alloggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le
esigenze di funzionamento dellorgano assembleare, lasciando allautonomia
statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina dellamministrazione e dei
controlli sullamministrazione, la riforma è diretta a:
a) attribuire allautonomia
statutaria un adeguato spazio con riferimento allarticolazione interna
dellorgano amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle
informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo;
precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere,
quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano
particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla
carica;
c) definire le
competenze dellorgano amministrativo con riferimento allesclusiva
responsabilità di gestione dellimpresa sociale;
d) prevedere che le
società per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e
controllo:
1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale;
2)
un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di
sorveglianza eletto dallassemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze
in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e
revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dellazione
di responsabilità nei confronti di questi;
3)
un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, allinterno
del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto
in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza,
al quale devono essere assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella
definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di
comportamento e di forme di autoregolazione;
e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1);
f) prevedere che,
con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), siano
assicurate, anche per le società che non si avvalgono della revisione contabile, forme di
controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina
previsti dalla normativa vigente per il collegio sindacale;
g) disciplinare i
doveri di fedeltà dei componenti dellorgano amministrativo, in particolare con
riferimento alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad
agire in modo informato.
9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la
riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i
controlli, con facoltà per lautonomia statutaria di demandare alla competenza
dellorgano amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale
della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la
disciplina dellaumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo,
prevedendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione
delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli
amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la
disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati
regolamentati;
c) semplificare la
disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione
reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei
creditori;
d) rivedere la
disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie
di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata
della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso
adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso lintegrità del
capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Art. 5.
(Società cooperative)
1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai princìpi generali previsti dallarticolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti princìpi generali:
a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;
b) definire la
cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, in
possesso dei requisiti richiamati dallarticolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente
in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività,
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte
dei terzi;
c) disciplinare la
cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai princìpi della disciplina
vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi
istituti;
d) favorire la
partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli
strumenti di controllo interno sulla gestione;
e) riservare
lapplicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società
cooperative costituzionalmente riconosciute;
f) disciplinare la
figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche
appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri
ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una
gestione unitaria;
g) prevedere che
alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro
specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per
la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dellimpresa
cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.
2. In particolare, la riforma delle società cooperative
diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere che le norme dettate
per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative
a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà
assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello
amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci
cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori
e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a
favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili allautonomia
statutaria;
b) prevedere, al
fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità
dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la
possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi
e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
c) prevedere norme
che favoriscano lapertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle
deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e
un ampliamento della possibilità di delegare lesercizio del diritto di voto, sia
pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo
mutualistico;
d) prevedere che gli
statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli
amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
e) consentire che la
regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione
dellinteresse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio
finanziatore;
f) prevedere la
possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati,
in società lucrative, fermo il disposto di cui allarticolo 17 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernente lobbligo di devolvere il patrimonio in
essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i
dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui allarticolo 11, comma
5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
g) prevedere anche
per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dallarticolo 2409 del
codice civile, salvo quanto previsto dallarticolo 70, comma 7, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385.
3. Sono esclusi dallambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva lemanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.
Art. 6.
(Disciplina del bilancio)
1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
b) prevedere una
regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa
disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una
specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta,
degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di
locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
d) prevedere le
condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione
internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato
princìpi contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le
ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione
di un conto economico semplificato;
f) armonizzare con
le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa
e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso
alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
Art. 7.
(Trasformazione, fusione, scissione)
1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;
b) disciplinare
possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i
criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di
scissione;
d) prevedere che le
fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dellaltra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di
azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del
codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per
lacquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui allarticolo 2358 del
codice civile;
e) introdurre
disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone
in società di capitali.
Art. 8.
(Scioglimento e liquidazione)
1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative allaccertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;
b) disciplinare
le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione delleventuale valore
dellimpresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci,
possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri
e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento
di nuove operazioni;
c) disciplinare la
redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro
specifiche finalità.
Art. 9.
(Cancellazione)
1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;
b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione dal registro delle imprese.
Art. 10.
(Gruppi)
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi di trasparenza e tale da assicurare che lattività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente linteresse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
b) prevedere che
le decisioni conseguenti ad una valutazione dellinteresse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme
di pubblicità dellappartenenza al gruppo;
d) individuare i
casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dellingresso
e delluscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso
quando non sussistono le condizioni per lobbligo di offerta pubblica di acquisto.
Art. 11.
(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali)
1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati e
illeciti amministrativi:
1) falsità in
bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i
quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, con lintenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con
la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è
imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le
informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o
del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie
quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di
reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno
patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dellarresto fino a un
anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o
ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a
querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III,
capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione
da uno a quattro anni e la procedibilità dufficio nel caso di società soggette
alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie
con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi
di valutazioni estimative;
2)
falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della
sollecitazione allinvestimento o dellammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di
acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e lintenzione di
ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in
errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta
posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del
prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere
abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la
pena dellarresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la
condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
3)
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente
nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre
comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e lintenzione di ingannare i
destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti
la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto
sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni
differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un
danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dellarresto fino ad
un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2)
la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un
danno patrimoniale ai destinatari;
4)
impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od
ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento
delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi
sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a
lire venti milioni; nellipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena
della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;
5)
omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi,
essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito
nellambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini
prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni,
aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6)
formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci
conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della
società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro
valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione
dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel
caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;
7)
indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che,
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dallobbligo di eseguirli;
prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;
8)
illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli
amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena dellarresto
fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto
per lapprovazione del bilancio estingue il reato;
9)
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante,
consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote
sociali o della società controllante, cagionando una lesione allintegrità del
capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della
reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima
del termine previsto per lapprovazione del bilancio relativo allesercizio in
relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;
10)
operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che,
in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;
prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
11)
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei
liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dellaccantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un
danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la
procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato;
12)
infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e
liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo
a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno
patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso
in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera
ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da
vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o
dallappartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e la procedibilità a querela;
13)
comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali,
sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o
della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della
reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette lutilità;
prevedere la procedibilità a querela;
14)
indebita influenza sullassemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o
con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per
altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
15)
omessa convocazione dellassemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei
sindaci, i quali omettono di convocare lassemblea nei casi in cui vi sono obbligati
per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno
specifico termine per la convocazione, il momento nel quale lillecito si realizza;
prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni,
aumentata di un terzo se lobbligo di convocazione consegue a perdite o ad una
legittima richiesta dei soci;
16)
aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere
operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo
sullaffidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi
bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;
c) abrogare la
fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dallarticolo
2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione
di segreto professionale, previsto dallarticolo 622 del codice penale, qualora il
fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi
svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali
relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del
mendacio bancario, prevista dallarticolo 137, comma 1, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385;
d) prevedere una
circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il
fatto abbia cagionato unoffesa di particolare tenuità;
e) prevedere che,
qualora lautore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la
titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito
della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere
la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale
investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla
qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle
norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le
disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che
sono legalmente incaricati dallautorità giudiziaria o dallautorità pubblica
di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per
conto di terzi;
f) prevedere che, in
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati
indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del
profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia
possibile lindividuazione o lapprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto
una somma di denaro o beni di valore equivalente;
g) riformulare le
norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si
applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o
concorso a cagionare il dissesto della società;
h) prevedere, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000,
n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica
disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato
tra quelli indicati nelle lettere a) e b) sia commesso, nellinteresse
della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone
sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se
essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;
i) abrogare le
disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni
incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e
armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare
duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche
mediante labrogazione, la riformulazione o laccorpamento delle norme stesse,
individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per
i procedimenti penali pendenti;
l) prevedere che la
competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.
Art. 12.
(Nuove norme di procedura)
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui
al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare
possano prevedere:
a) la concentrazione del
procedimento e la riduzione dei termini processuali;
b) lattribuzione
di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della
natura degli interessi coinvolti;
c) la mera
facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo lemanazione
di un provvedimento emesso allesito di un procedimento sommario cautelare in
relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente
definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non
acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità
diverse;
d) un giudizio
sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del
principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo
anche se privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità
per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la
modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di
mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dellatteggiamento al riguardo
assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più
procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza
compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del
giusto processo;
g) forme di
comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui
alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di
cassazione.
3. Il Governo può altresi prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.